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Il testo dell'iniziativa

Iniziativa popolare federale «Per una politica al servizio del Popolo (No al lobbismo)»

 

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 161 cpv. 3–6  

      

3 I membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse non possono fare parte di commissioni il cui ambito di competenza presenta un nesso con gli interessi in questione.

 

4 Nelle Camere e nelle commissioni, i membri dell’Assemblea federale che hanno comprovati legami economici o politici con gruppi d’interesse si ricusano quando il dibattito concerne temi che presentano un nesso con gli interessi in questione.

 

5 La natura e la portata dei legami con gruppi d’interesse nonché l’onorario o le altre prestazioni valutabili in denaro devono essere dichiarati in un registro.

 

6 Le leggi e le ordinanze sono elaborate dall’amministrazione e senza il concorso di terzi.

 

Art. 197 n. 17[2]

17. Disposizione transitoria dell’art. 161 cpv. 3–6 (Divieto di ricevere istruzioni)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 161 capoversi 3–6 entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

 

[1]        RS 101

[2]        Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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